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Protezione degli animali durante il trasporto

FONTE: Ministero della Salute

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) N.1/2005
  • Piano Nazionale Benessere Animale

Descrizione sintetica delle attività
Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, coordina le attività di controllo effettuate a livello locale e regionale nell’ambito del benessere animale durante il trasporto.  


Criteri di rischio su cui si basa la programmazione del controllo ufficiale
Il Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) prevede di effettuare la programmazione dei controlli sulla base di una valutazione del rischio che tenga conto dei seguenti criteri:

  • direttrici di trasporto sensibili;
  • irregolarità ripetute;
  • incremento della movimentazione di talune specie animali in determinati periodi dell’anno;
  • segnalazioni dai punti di contatto europei;
  • trasporto di specie animali per i quali il Regolamento richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi di trasporto;
  • trasporto di animali in situazioni climatiche critiche.

Luogo e momento del controllo
I controlli possono essere effettuati:

  • alla partenza presso l’allevamento, stalla di sosta, centro di raccolta, mercato;
  • durante il trasporto lungo gli assi autostradali e stradali in cooperazione con le forze di polizia e presso i posti di controllo;
  • al luogo d’arrivo presso il macello, l’allevamento, stalla di sosta, mercati.

Frequenza (o criteri per stabilire frequenza)
Il Piano Nazionale per il Benessere Animale (PNBA), in relazione al trasporto di animali vivi è in aggiornamento per la revisione delle percentuali minime di controllo dei mezzi, nei trasporti superiori e inferiori alle 8 ore in arrivo al macello e per quelli superiori alle 8 ore  in arrivo nei posti di controllo

Metodi e tecniche
I controlli vengono effettuati sugli animali trasportati, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento, con l’ausilio di apposite check list che datate e firmate attestano l’ufficialità del controllo.

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Le infrazioni alle disposizioni del Regolamento 1/2005 sono disciplinate dal decreto legislativo 151/2007, che preveda anche sanzioni accessorie come la sospensione o revoca dell’autorizzazione del trasportatore, del certificato d’idoneità del conducente o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto. Le sanzioni penali sono invece disciplinate dalla legge 189/2004. Eventuali provvedimenti sanitari sono regolamentati da normative specifiche e quindi non contemplate dalle norme attinenti la protezione degli animali durante il trasporto. 

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Le relazioni annuali degli Stati Membri, da presentare alla Commissione entro il 31 agosto di ogni anno, ai sensi Reg.UE 2017/625 art. 113, riguardano gli esiti dei controlli ufficiali effettuati nell' anno precedente nel quadro del PCNP di ogni singolo Stato, il tipo e il numero di non conformità rilevate, le misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del PNCP stesso.
Il modello standard dei formulari per la presentazione dei dati è ai sensi del regolamento UE 723/2019 (tabella AROC parte 2.6: prescrizioni in materia di benessere animale; sezione 6.4: Benessere degli animali durante il trasporto, Reg CE n.1/2005).
Annualmente, entro il 28 febbraio, le singole regioni dovranno inviare via PEC al Ministero della Salute, ufficio 6 DGSAF, i dati sui controlli effettuati dalle Asl nel corso dell’anno precedente, presentati nell' apposito formulario. Con le stesse modalità verranno inviati anche i dati sui controlli effettuati dagli UVAC e quelli relativi ai controlli congiunti effettuati con gli organi di polizia. Il Ministero, verificata la conformità e la congruenza dei dati ricevuti, li elabora e redige la relazione per la Commissione.


Autorità Competente Centrale
Ministero della Salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 6
Ruolo: Coordinamento tra le diverse Autorità competenti, elaborazione di linee guida per l’applicazione della normativa, elaborazione di apposite check list per l’esecuzione dei controlli, elaborazione Piano Nazionale benessere animale.

Autorità Competente Regionale
Assessorati alla Salute - Servizi Veterinari
Ruolo: Programmazione dei controlli sul territorio regionale coerentemente alle indicazioni fornite dal Piano Nazionale benessere animale

Autorità Competente Locale
Aziende Sanitarie Locali - Servizi Veterinari
Ruolo: Attività di controllo presso gli allevamenti del territorio di competenza

Laboratori
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Centro di referenza nazionale per il benessere animale - CREnBA
Ruolo:

  • Svolge attività di consulenza in tema di benessere animale rispetto a richieste specifiche avanzate dal Ministero della Salute;
  • Partecipa alla messa a punto di linee guida e delle check-list di controllo;
  • Partecipa alla organizzazione dell’attività formativa.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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